La normativa

L’ attuale legislazione per la valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico (art. 28 del D.Lgs. 81/08) stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di intervenire attraverso misure organizzative e mezzi appropriati per ridurre il rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori.


D. Lgs. 81/08. L’art. 17 obbliga il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi, mentre l’art. 167, comma 1 fa riferimento ad attività che presentano rischi da sovraccarico biomeccanico indicando quindi la necessità di una valutazione del rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori.


D.P.R. 459/96 ’Direttiva Macchine’. Indica che sia le macchine di nuova progettazione, sia quelle usate che subiscono variazioni costruttive o di destinazione d’uso, devono essere conformi ad una serie di requisiti di sicurezza e di ergonomia stabiliti specificatamente dalle "norme armonizzate" (o standard) emanate su mandato della Comunità Europea, dal CEN (Comitato Europeo di Normazione)

Decreto 27 Aprile 2004. Ha adottato il nuovo elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con DPR 30 Giugno 1965 n. 1124. Nel nuovo elenco si prevedono 3 liste di malattie, e cioè malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (I), di limitata probabilità (II), possibile (III).


Nella prima lista al secondo gruppo (malattie da agenti fisici) sono incluse, tra i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitività per almeno la metà del tempo del turno lavorativo, varie sindromi (sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla; sindromi da sovraccarico biomeccanico del gomito; sindromi da sovraccarico biomeccanico polso-mano). Nella seconda e terza lista sono elencate varie patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.


Per questo, è obbligatorio valutare attentamente il rischio correlato alle varie tipologie di lavorazioni, oltre che attivare una specifica sorveglianza sanitaria.